"ASSOCIAZIONE GIOSTRA DEL SARACINO DI SARTEANO"
STATUTO
TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Sarteano (SI). Piazza Bargagli n. 30, una associazione non commerciale denominata “GIOSTRA DEL SARACINO DI SARTEANO”.
La sua durata è illimitata.
TITOLO II SCOPO – OGGETTO
Art. 2
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo senza discriminazioni politiche, religiose e sociali.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
L’Associazione è l’organo supremo che sovraintende all’attività delle cinque Contrade in cui è divisa la città di Sarteano, con lo scopo di conservare le antiche tradizioni storico-culturali del paese ed in particolare il Torneo denominato Giostra del Saracino così come previsto al punto 3, art. 3 dello Statuto Comunale, e funge da Comitato Centrale “super-partes” alla Giostra del Saracino.
Le cinque Contrade rispondono ai nomi di: San Lorenzo-Porta Monalda, San Martino-Porta Umbra, Sant’Andrea-Castiglioncello, SS. Trinità-Spineto, San Bartolomeo-Romitorio-Cappuccini, così individuate nel verbale di accordo sottoscritto dai rappresentanti delle Contrade stesse per la costituzione dell’Associazione.
L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri gruppi o associazioni aventi scopi analoghi e ad Enti con scopi sociali ed umanitari.
Lo scopo principale dell’attività dell’Associazione “Giostra del Saracino” è quello di individuare, salvaguardare, promuovere e divulgare i valori storici, culturali e sociali del proprio territorio attraverso lo spirito di aggregazione contradaiolo che ne solleciti la partecipazione popolare per il comune vantaggio della comunità sarteanese.
L’Associazione ha come scopo anche la valorizzazione integrale dell’uomo, la sua crescita sociale e culturale ancorata alla vita e alla tradizione tramandata dal passato, affinché nel pieno rispetto delle proprie radici culturali politiche e religiose, possa essere protagonista della propria storia e della mondialità.
Art. 3
L’Associazione si propone di:
- Realizzare la Giostra del Saracino, antica e mai perduta tradizione del popolo di Sarteano, che si tiene il 15 agosto di ogni anno ed eventualmente con una seconda edizione da realizzare in occasioni particolari; tale seconda edizione dovrà essere programmata ricercando i modi onde renderla sempre più interessante sotto l’aspetto storico, culturale e di costume;
- Promuovere la sensibilizzazione della cittadinanza verso la tradizionale festività con un apporto creativo teso a valorizzarla ed a perpetuare la tradizione con la partecipazione corale di tutta la popolazione;
- Incentivare e realizzare iniziative per l’animazione giovanile, per la valorizzazione del tempo libero, per l’attività culturale e sportiva;
- Promuovere e gestire iniziative culturali, sportive, ricreative, editoriali, turistiche e quanto altro è necessario per la crescita culturale, artistica, intellettuale dei soci e della popolazione e per la divulgazione della conoscenza della Città di Sarteano e delle proprie antiche tradizioni.
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire attività culturali, ricreative e sportive anche attraverso edifici, impianti ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative e culturali;
- allestire e gestire bar e punti di ristoro, eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- organizzare attività ricreative e culturali per un migliore utilizzo del tempo libero dei soci a favore della collettività;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
TITOLO III SOCI
Art. 4
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Sono soci di diritto:
- i cinque Capitani delle Contrade;
- un rappresentante per ognuna delle cinque Contrade eletto dalle Contrade stesse;
- cinque persone elette tra i cittadini dai cinque Capitani e dai cinque rappresentanti di Contrada;
- un rappresentante del Consiglio Comunale
- un rappresentante dell’Associazione Pro-Loco;
Art. 5
Chiunque altro intendesse essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. All’atto dell’accettazione della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà in quel momento ad ogni effetto la qualifica di socio.
Art. 6
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione ed alla vita associativa, nonché per tutti i soci maggiori di età ad esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alla elezione degli organi direttivi, sempre per i soci maggiori di età;
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.
Art. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
TITOLO IV RECESSO-ESCLUSIONE
Art. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Art. 9
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci.
Art. 10
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli potrà adire all’arbitro di cui al presente statuto. In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fina alla pronuncia del lodo arbitrale.
TITOLO V FONDO COMUNE
Art. 11
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Art. 12
L’esercizio sociale da dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione, mettendolo a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, depositandolo presso la sede dell’Associazione. Il Bilancio, costituito nella forma di rendiconto economico-finanziario, deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro il 30 di aprile successivo alla chiusura dell’esercizio.
TUTOLO VI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 13
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Cassiere;
- L’Economo;
- Il Collegio dei Revisori dei conti se l’Assemblea degli associati ne decide la nomina.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell’elettorato attivo e passivo. Tutti i membri nominati non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell’espletamento di incarichi per conto e nell’interesse dell’Associazione.
ASSEMBLEE
Art. 14
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
Art. 15
L’Assemblea ordinaria:
- approva il Bilancio Consuntivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati o in ogni caso dal Collegio dei Revisori se nominato. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Art. 16
L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Art. 17
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni.
Le delibere dell’Assemblea sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.
Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitatile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad un altro aderente all’Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di n. 2 (due) deleghe.
Art. 18
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea scegliendo fra i presenti in caso di assenza del titolare della carica di cui al successivo articolo 22.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19
IL Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 21 (ventuno) membri scelti fra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere e l’Economo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri che lo compongono.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti se convocate ritualmente, o la totalità dei membri se la convocazione è verbale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
Art. 20
In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli con deliberazione, tramite cooptazione. I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla prossima assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione dei consiglieri cessati; chi venga eletto in luogo dei consiglieri cessati dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Art. 21
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente e l’intervento di quest’ultimo costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22
Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione.
LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 23
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti all’Associazione. I libri dell’Associazione sono visitabili da chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
IL CASSIERE
Art. 24
Il Cassiere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio accompagnandolo da idonea relazione contabile.
L’ECONOMO
Art. 25
L’Economo ha in consegna tutto il materiale della Giostra del Saracino e provvede alla sorveglianza, alla classificazione, alla accurata manutenzione dei beni di proprietà. Provvede agli acquisti necessari per la realizzazione della Giostra e di quanto altro necessiti nell’arco dell’anno sociale su autorizzazione del Presidente e dietro documentazione giustificativa delle spese per il Cassiere. Tiene in consegna il materiale e l’attrezzatura durante il montaggio e lo smontaggio della Piazza. Provvede a rilasciare ricevuta per le dotazioni avute in prestito o in affitto facendosi rilasciare liberatoria al momento della riconsegna.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 26
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo).
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.
TITOLO VII SCIOGLIMENTO
Art. 27
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita tutta la liquidazione dei beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività culturali e/o ricreative similari, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 28
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, nonché dei regolamenti, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
NORME FINALI
Art. 29
In aggiunta alle presenti clausole statutarie, in relazione alle particolari esigenze di funzionamento dell’Associazione verranno realizzati appositi regolamenti a cura del Consiglio Direttivo sentite le Assemblee di Contrada.
In particolare i regolamenti disciplineranno:
- manifestazioni ed iniziative di Contrada;
- diritti dell’Associazione nei confronti delle Contrade;
- sanzioni nei confronti delle Contrade;
- obblighi reciproci delle Contrade.
Art. 30
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
f.to SERGIO CAPPELLETTI
“ ALBERTO BUSSOTTI
“ LUCA POLI
“ ROSINA MARZOCCHI
“ BRUNO CIONCOLONI
“ DAVID FASTELLI
“ MARIO AGGRAVI
“ FABRIZIO BARDELLI
“ FRANCO RUSSOTTO
“ ROBERTO FALSETTI
“ MARIO RIZZO
“ IRO BERNARDINI
“ GIUSEPPE FRANCAVILLA
“ CARLO BOLOGNI
REGISTRATO A MONTEPULCIANO IL 20.07.1998 N. 2302 SERIE 3